La comunicazione spesso arriva con una email, SMS, o con una tradizionale lettera, o anche mediante una telefonata con una voce registrata. Stiamo parlando degli aumenti delle tariffe decisi dagli operatori telefonici che vengono formalmente chiamate “rimodulazioni tariffarie” alla voce “modifica unilaterale del contratto”.
La pillola amara può essere addolcita dall’estensione del proprio piano, ci si può ritrovare con più giga per il traffico dati, più minuti di telefonate e l’aumento può essere giustificato dalle accresciute esigenze dei consumatori, accompagnate da un promesso miglioramento della rete e dei servizi. In molti, a partire da questa estate, sono stati interessati dagli aumenti, ma in molti avrebbero preferito continuare ad avere ad esempio 50 giga e non 100 di traffico dati, pur di non vedersi aumentato il proprio piano 2 o 3 euro in più al mese. Vediamo dunque come tutelarsi di fronte alle modifiche unilaterali decise dalle compagnie telefoniche.
La comunicazione che assume tono ufficiale ci deve essere recapitata in modo “chiaro e trasparente”, che significa? Innanzitutto deve essere separata rispetto alla bolletta telefonica. Sono ammessi SMS informativi, invii postali e per email, ma anche la notizia sul sito dell’operatore. L’AGCOM (L’autorità garante delle comunicazioni) ha stabilito che il preavviso non può essere inferiore a 30 giorni e la variazione deve ben specificare la data di entrata in vigore della variazione, i motivi del cambiamento e ben esplicitati i diritti del cliente di poter recedere dal contratto senza doversi far carico di alcuna penale. Questo significa che se troviamo inaccettabile la variazione il diritto al recesso deve essere consentito immediatamente e il fornitore non potrà richiedere la restituzione di eventuali importi risparmiati frutto ad esempio di una promozione, addebitare penali per il recesso, richiedere al cliente eventuali benefici ricevuti, come l’acquisto rateale di un apparecchio telefonico o un modem, router. Il cliente ha diritto a mantenere il pagamento rateizzato in caso di recesso per giustificato motivo, sono quindi da considerare illegittime maxi rate per dispositivi acquistati, o peggio ancora la richiesta di restituzione di sconti precedentemente concessi.
Se invece non facciamo niente verrà applicato il criterio del ‘tacito assenso’.
Quali sono i nostri diritti in caso di una modifica unilaterale del contratto telefonico? Non molti a dire la verità. L’utente, se è sicuro che la comunicazione obbligatoria non ci sia stata o non sia stata rispettata la tempistica del preavviso di 30 giorni, può sporgere reclamo. Le stesse compagnie telefoniche sono tenute a mettere a disposizione dei consumatori dei moduli online sul proprio sito e la possibilità di accogliere reclami con tutti gli altri canali disponibili, dalla raccomandata A/R, PEC, call center e anche le chat tramite App o social network. L’obbligo della risposta al reclamo deve avvenire entro 45 giorni. Questo rientra tra i recessi per giusta causa.
Il consiglio che danno le associazioni di tutela dei consumatori è di non dimenticare mai di specificare la motivazione, infatti, se per altre tipologie di recesso ci sono costi da sostenere, il più comune è una mensilità in più di canone, per la modifica unilaterale del contratto il servizio dovrà essere del tutto gratuito.
La migrazione verso altri operatori alla ricerca di tariffe più economiche è la soluzione più comune per chi non accetta l’aumento, ma si può chiedere anche alla stessa azienda di aderire ad un’offerta diversa che per i nostri bisogni potrà apparire più vantaggiosa di quella che viene ora proposta con il ritocco in alto del prezzo.